Un regalo di Natale tanto atteso per una docente di scuola primaria Altamura (Bari), moglie e madre di un bambino, illegittimamente trasferita dalla sua città di residenza, dove da anni lavorava, a Venezia per un “algoritmo” introdotto dalla Legge sulla buona scuola che, ad oggi, ha creato solo disagi.
Diversamente dagli altri precedenti giurisprudenziali favorevoli ai docenti lesi, la ricorrente altamurana è stata doppiamente lesa, visto che IL PRIMO AMBITO RICHIESTO DALLA STESSA, E NEGATO DALLA P.A., OVVERO L’AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0004, È QUELLO INDICATO COME PRIMA PREFERENZA NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ. Ciò nonostante, in occasione della mobilità 2015/16, è stata scavalcata da altre 2 docenti partecipanti alla stessa fase stessa fase C, ma con un punteggio inferiore al suo, ed è noto che lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa!
La sentenza del Trib del Lavoro di Venezia, pubblicata in data 22.12.17, finalmente ha sbugiardato la tesi difensiva che il Miur ha proposto in ogni Tribunale d’Italia volta a giustificare la correttezza dell’algoritmo, secondo cui “la norma di cui all’art. 6 ccni 8/4/2016 deve essere interpretata nel senso che rispetto ad ogni ambito territoriale dovevano essere graduati tutti i concorrenti che lo avevano espresso per primo e successivamente coloro che lo avevano espresso per secondo e così via, di talché ben poteva accadere che negli ambiti indicati dalla ricorrente fossero stati assegnati insegnanti con punteggi inferiori alla stessa, in quanto avevano scelto quell’ambito con una preferenza che precedeva la ricorrente”.
Un criterio arbitrario che – a dire del Trib di Venezia – si SAREBBE TRADOTTO IN UN GIOCO D’AZZARDO, ovvero cercare di indicare quale prima preferenza l’ambito nel quale si era certi ( o forse meglio dire si poteva sperare) di poter essere assegnati!