Con la sentenza n. 101/16 anche il Giudice del lavoro di Rovigo, conformandosi alla recente giurisprudenza, ha confermato che ” non sussistano “ragioni oggettive” giustificanti la successione di contratti a termine nel comparto scuola nel momento in cui venga superato un limite congruo, il quale va identificato in quello di trentasei mesi, imposto dall’art. 5, co. 4 bis del d.lgs. n. 368/2001, applicabile anche ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, ed in particolare anche al comparto scuola (come peraltro sostenuta nel procedimento C-3/10, Affatato, dal Governo italiano nelle sue osservazioni scritte)…. Il superamento del ricordato limite dei trentasei mesi andrà identificato all’interno di un lasso temporale ben preciso, il cui inizio si identifica con l’entrata in vigore della l. n. 247/2007 (01/01/2008), e la cui fine va individuata nella data di entrata in vigore del d.l. 70/2011 (14/05/2011)”.
Sebbene la sentenza sia discutibile su alcuni punti, con la stessa il giudice condanna il Miur al risarcimento danni per abuso del contratto a termine e riconosce il diritto dei ricorrenti alla stessa progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo.