Con la sentenza n. 307 resa in data 15/10/15, il Gdl d.ssa Ferrari del Tribunale di Pavia innanzittutto affronta il tema della “decandenza” circa la presunta tardività del ricorso ex art. 32 l. 183/10, rilevando – attraverso un excursus normativo – come essa non operi visto che ciò che assume rilevanza ai fini della conversione del rapporto non è la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro (che, considerata la limitazione dell’art. 36 del d.lgs. 165/01, consentirebbe al pubblico dipendente di ottenere solo un risarcimento del danno), ma il fatto che, pure in presenza di contratti legittimi , il rapporto di lavoro è considerato a tempo indeterminato – ai sensi dell’art 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/01 “ qualora per effetto di successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”.
Il Gdl continua ammettendo l’applicabilità dell’art. 5 comma 4bis d.lgs 368/01 anche al pubblico impiego. CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL COMPARTO SCUOLA, rileva che IL LEGISLATORE HA ESCLUSO ESPRESSAMENTE L’APPLICAZIONE DEL COMMA 4 BIS DELL’ART. 5 DEL D.LGS 368/01 AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA SOLO CON IL D.L. 70/11 (CD DECRETO SVILUPPO 2011) – ENTRATO IN VIGORE IN DATA 13/05/11 e CHE È PROPRIO QUEST’ULTIMO INTERVENTO LEGISLATIVO CHE EVIDENZIA CHE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SVILUPPO APPENA CITATO (13/05/11), ERA APPLICABILE ANCHE ALLA P.A – COMPARTO SCUOLA, L’ART. 5, COMMA 4 BIS.
L’INTERVENTO LEGISLATIVO NON AVREBBE AVUTO ALCUN SENSO, ALTRIMENTI, SE LA CONVERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL SUPERAMENTO DEI 36 MESI FOSSE GIÀ ESCLUSA SULLA SCORTA DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 165/01!
Una volta accertato che la successione dei contratti viola l’art 5 comma 4 bis, il Tribunale di Pavia ha individuato quale sanzione quella risarcitoria ed ha condannato il Miur a risarcire la ricorrente della somma pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla ricostruzione di carriera.