In tema di abuso del contratto a termine nella scuola ci sono giudici del lavoro del Tribunale di Bari che applicano il diritto, senza lasciarsi condizionare da sentenze filogovernative:
” (…) l’unico rimedio previsto nel nostro ordinamento giuridico nell’ipotesi di abuso nella successione di contratti a termine oltre il tetto dei 36 mesi nell’ambito del settore scolastico è il risarcimento del danno sia per il personale docente che per il personale ATA. Il legislatore con la legge n. 107/2015 ha solo deciso di coprire i vuoti di organico presenti con le assunzioni a tempo indeterminato, senza prevedere un rimedio contro l’abuso nella successione dei contratti a termine alternativo al risarcimento del danno.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, è evidente che i docenti o gli appartenenti al personale ATA con servizio svolto in regime di precariato con più di 36 mesi di servizio successivamente assunti a tempo indeterminato a far tempo dal 1.09.2015 o immessi in ruolo in precedenza hanno diritto al risarcimento dei danni per effetto della reiterazione dei contratti a termine, risultando per legge previsto addirittura un fondo ad hoc.”
Si ricorda che la sentenza 187/2016 della Corte Costituzionale ha, da un lato, riconosciuto l’illegittimità della normativa italiana in materia di contratti a tempo determinato relativi alla scuola (pur essendo tale riconoscimento in qualche modo dovuto, considerato quanto previsto dalla precedente sentenza Mascolo della Corte di Giustizia), e dall’altro ha ritenuto – impropriamente – che l’impianto contenuto nella recente legge 107/2015 sulla cd Buona Scuola sia sufficiente a sanare mediante risarcimento in forma specifica la posizione dei docenti precari, che avrebbero così delle serie chanches di stabilizzazione del rapporto, in ragione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge sopra citata.
Sembrerebbe, quindi, interpretando letteralmente le parole della Corte, che i docenti precari debbano ritenersi “già soddisfatti” e “non meritare” quindi il giusto risarcimento per gli anni di precariato subiti, avendo ora acquisito la possibilità di essere assunti – prima o poi – attraverso una delle due modalità prescelte dal legislatore: ossia lo scorrimento delle graduatorie, per i più “fortunati” che vi sono già inseriti, e il concorso pubblico, ove superato.
Con l’intento di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia e a seguito della indicata pronuncia della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione con sette pronunce del 18.10.16 ha conseguentemente ritenuto – errando! – che nella fattispecie di abuso realizzatasi prima dell’entrata in vigore della L. 107 del 2015, “sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso stesso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (sentenza Mascolo par.77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente”, così come, con lo stesso effetto, le altre eventuali stabilizzazioni intervenute “attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali” a cui abbia avuto eventualmente accesso il personale docente.
Il Tribunale di Bari, però, opportunamente rileva che:
“Sicuramente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 utilizza il termine “cancellazione dell’illecito” con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione disposta con la legge n. 107/2015, ma è evidente che non si può parlare di una cancellazione ex tunc dell’illecito. Con la assunzione a tempo indeterminato derivante dalla immissione in ruolo viene meno sicuramente l’illecito ex nunc, ma gli effetti pregiudizievoli derivanti dal precariato ingiustificato rimangono in piedi e devono essere adeguatamente risarciti.”
In sostanza “la reiterazione illegittima ed abusiva dei contratti a termine non possa dirsi “sanata” retroattivamente dalla successiva immissione in ruolo del lavoratore”.
Stessi argomenti sono stati adottati anche dalla Corte di Appello di Trento, sez. lav del 17.7.17, che ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia circa la compatibilità della Legge 107/2015 alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, in particolare chiedendo al Giudice eurounitario se la suddetta norma, che prevede la stabilizzazione a termine per il futuro, senza riconoscere il risarcimento danni per l’abuso verificatosi prima della sua entrata in vigore, costituisca una misura energica ed efficace contro l’abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola.