Ormai è costante l’orientamento positivo in merito al riconoscimento, a favore dei personale scolastico precario, del diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero e senza nessuna decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Anche il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 10755 ,GdL dott. Mancini, del 4.11.14, dichiarando il diritto di parte ricorrente ad usufruire degli scatti di anzianità, conferma quanto finora sostenuto nella battaglia a favore dei precari della scuola.
E’ possibile certamente affermare che vi è negli anni di precariato una clamorosa quanto irragionevole, illegittima discriminazione: ad analogo servizio prestato corrisponde un diverso trattamento (valutazione dello stesso) per il sol fatto di essere “precari” ovvero “di ruolo”: il lavoratore che presta servizio a tempo determinato non matura in alcun modo un’anzianità di servizio utile ai fini retributivi, mentre proprio l’anzianità di servizio, per i lavoratori “di ruolo” è parametro essenziale per il conseguimento degli aumenti stipendiali (al raggiungimento dei c.d. “gradoni”).Da tale prima evidente discriminazione discende il fatto che quando a chi lavora come “precario”, è riconosciuto un perenne “inquadramento zero” (dove a zero anzianità di servizio corrisponde il minimo dello stipendio tabellare), mentre al lavoratore “in ruolo” con medesima anzianità di servizio effettiva sono riconosciuti gli scatti periodici stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva di comparto.