L’anzianità effettiva di servizio è superiore a quella riconosciuta nel decreto di inquadramento? In tal caso, sì alle differenze retributive!
E’ quanto si legge nella recentissima sentenza del 16.11.20 con cui il Tribunale di Trani, in applicazione dei principi ermeneutici forniti dalla Cassazione, riconosce alla ricorrente il diritto alla ricostruzione di carriera considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti nel periodo di precariato.
Stando all’attuale normativa nazionale, purtroppo, il lavoratore che presta servizio a tempo determinato non matura in alcun modo un’anzianità di servizio utile ai fini retributivi, mentre proprio l’anzianità di servizio, per i lavoratori “di ruolo” è parametro essenziale per il conseguimento degli aumenti stipendiali (al raggiungimento dei c.d. “gradoni”).
Da tale prima evidente discriminazione discende il fatto che al lavoratore, quando ha lavorato come “precario”, è riconosciuto un perenne “inquadramento zero” (dove a zero anzianità di servizio corrisponde il minimo dello stipendio tabellare), mentre al lavoratore “in ruolo” con medesima anzianità di servizio effettiva sono riconosciuti gli scatti periodici stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva di comparto.
Ma v’è di più!
L’inaudita discriminazione spiega i propri effetti al momento dell’immissione in ruolo ove, in sede di inquadramento, al neo immesso in ruolo (ex precario) non è affatto riconosciuta l’intera anzianità di servizio fino ad allora maturata nel senso che solo i primi quattro anni di servizio (pre ruolo) sono riconosciuti per intero, mentre per il periodo eccedente valgono solo i 2/3.
Da tanto discende che il lavoratore, anche quando è immesso in ruolo non riceve una retribuzione corrispondente alla sua effettiva anzianità di servizio ma, per il sol fatto di essere stato (un tempo) precario, consegue gli aumenti stipendiali connessi al raggiungimento dei vari “gradoni” tipici del contratto collettivo del comparto scuola, con “puntuale ritardo” rispetto a chi ha maturato la propria anzianità di servizio in adempimento di un contratto a tempo determinato.
Sul tema c’è stata una diatriba giurisprudenziale durata anni, che si è conclusa solo un anno fa, quando la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, ha fornito chiari principi ermeneutici. In particolare, i Supremi Giudici hanno affermato che nel calcolo dell’anzianità utile ai fini della progressione di carriera:
1) è irrilevante il superamento di una procedura concorsuale;
2) si computano i servizi inferiori ai 180 giorni ed anche se svolti mediante supplenze temporanee (punto 8);
3) si calcolano i servizi svolti in diverso ruolo (e su diversa tipologia di posto);
4) si computano i servizi svolti prima dell’entrata in vigore della direttiva 1999/70;
5) non si possono considerare i mesi estivi e più in generale le interruzioni tra un contratto e l’altro (salvo congedo per maternità o altri istituti che non comportano la decurtazione del servizio per il personale di ruolo).
La Corte conclude: “9.3 Qualora all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione”.
Orbene, la ricorrente ha prodotto in giudizio il proprio conteggio degli anni di servizio nei termini su indicati e il risultato, in buona sostanza, è stato che l’anzianità effettiva di servizio era superiore a quella riconosciuta nel decreto.
Il Gdl ha pertanto, giustamente, disapplicato la norma di diritto interno ed ha dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il riconoscimento nei ruoli dell’integrale servizio di pre–ruolo svolto e, per l’effetto, ha condannato il Miur, in persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, condannandolo, altresì, a pagarle l’arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento.
Si ricorda a tutti i lavoratori, docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo, che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, il ricorrente dovrà inviare a mezzo raccomandata A/R al MIUR e all’USR di appartenenza una diffida/lettera interruttiva di cui dovrà conservare copia e consegnarla al legale all’atto dell’incontro per la consegna dei documenti, corredata delle relative ricevute postali di invio e ricezione.
Per ulteriori informazioni e adesione ai ricorsi sulla ricostruzione di carriera, mandare mail a avv.berloco.grazia@gmail.com, oggetto: info ricorsi ricostruzione carriera.