Miur condannato al risarcimento del danno a favore di due docenti precari
, quantificato in venti mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in esecuzione dell’ultimo contratto a termine.Anche il Tribunale del lavoro di Chieti si è pronunciato con la recentissima sentenza n. 342 del 9.9.15 dichiarando l’illegittimità della sequenza dei contratti a tempo determinato intercorsi tra i docenti precari ed il Miur. Il Giudice d.ssa Ciarcia ha, infatti, ritenuto fondate le “doglianze poste dalle parti ricorrenti a fondamento sia della domanda di conversione sia di quella di condanna al risarcimento del danno ex art. 36 del dlgs 165/2001, e relative al dedotto abuso del ricorso ai contratti a termine sul presupposto del contrasto con la normativa di cui al d. lgs 368/2001 e alla direttiva 1999/70/UE”.
I contratti a termine sono stipulati con il Ministero resistente per soddisfare esigenze non temporanee ed eccezionali, ed è rilevante come in alcuno dei contratti a termine in questione sia testualmente menzionata l’esigenza di coprire posti vacanti o posti non vacanti ma di fatto disponibili.
(…) “la natura del discorso non muta per il solo fatto che alle supplenze si sia fatto ricorso per coprire posti non vacanti ma resisi disponibili entro il 31 dicembre, essendosi verificato anche in questi casi il ricorso alla successiva stipulazione di contratti a termine per soddisfare esigenze del tutto paragonabili a quelle sottese alle altre supplenze annuali e in ogni caso di carattere permanente e non meramente temporaneo” .