Riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza attraverso il metodo della “ricostruzione di carriera” anziché quello meno favorevole della “temporizzazione”.
Nel caso in cui un docente passi dalla scuola materna o elementare alla scuola secondaria, di primo o secondo grado, la gran parte delle volte subisce l’illegittima decurtazione di parte della propria anzianità fino ad allora maturata, poiché l’amministrazione ritiene di non dover riconoscere tutti gli anni maturati nel grado di provenienza.
In particolare, la valutazione ed il riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera dovrebbero seguire le seguenti modalità:
– al momento del passaggio di ruolo da una qualifica inferiore ad una superiore, attraverso la temporizzazione;
– all’atto della conferma in ruolo, dovrebbero essere riconosciuti, attraverso la ricostruzione di carriera, i servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.
Accade, tuttavia, che a molti docenti transitati dalla scuola elementare alla scuola secondaria venga applicato esclusivamente il meccanismo della temporizzazione (vale a dire la corresponsione, attraverso un assegno ad-personam, di un trattamento economico non inferiore al precedente, senza però riconoscere l’intera anzianità di servizio), ritenuto erroneamente “più vantaggioso” per il lavoratore, e che, al contrario, quasi sempre produce, dopo un primo effettivo ma lieve vantaggio, effetti nocivi per la carriera del docente.
Nonostante l’esistenza di tanti precedenti giurisprudenziali della sezione lavoro (cfr. Trib di Bari sent. nn 2440716 e 4590/16; trib di Trani n. 2364/13; Trib. Lanciano n. 390/2010; Tribunale di Pescara n.598/10, n. 1893/10, n.585/2011; Corte d’Appello di L’Aquila n. 198/2011; Tribunale di Ariano Irpino – Sentenza n. 1032 del 20/11/2012Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, 26/01/2007- proc. n. 702/2005; Trib. Arezzo n. 182/2009; Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. 193/09; ), il MIUR continua a regolare il passaggio dei docenti sulla base del principio della “temporizzazione”, asserendo, il più delle volte, che ai fini della scelta del maggiore o minore vantaggio per il dipendente la data di riferimento è quella del superamento del periodo di prova.
E’ pertanto opportuno adire il Giudice del Lavoro per ottenere una sentenza che ordini alla amministrazione scolastica la rideterminazione dell’anzianità acquisita, calcolata sulla scorta dei parametri indicati dall’art. 8 del D.P.R. 417/74., che è il metodo di calcolo effettivamente più favorevole al lavoratore. Le conseguenze favorevoli sul piano economico constano nell’ “aggiornamento” della retribuzione, calcolata sulla scorta del reale ed effettivo inquadramento, nonché nel pagamento delle differenze retributive fino a qual momento maturate.
I potenziali interessati a presentare ricorso, ovvero tutto il personale docente transitato dalla scuola materna o elementare a quella media o superiore, possono contattare lo studio legale scrivente per valutare l’opportunità di proporre un ricorso giudiziale finalizzato al legittimo riconoscimento dell’anzianità maturata.
Lo studio accetterà le nuove adesione pervenute entro il 31 maggio 2017.
Documentazione necessaria per iniziare il ricorso
– Decreto di ricongiunzione
– Contratto individuale di lavoro
– Decreto/i di inquadramento