Scuola – CCNI 2025/28 – Vincolo quinquennale sul sostegno e mobilità 2025.

Come computare anche il periodo di precariato sul sostegno ai fini del superamento del vincolo.

L’art. 23 del CCNI 2025/28 sulla mobilità disciplina il vincolo quinquennale sul sostegno a cui sono sottoposti tutti i docenti entrati in ruolo su sostegno e chi ha ottenuto passaggio di ruolo o trasferimento su posto di sostegno. Ricordiamo che, se non soggetti ad altri vincoli (indicati in calce), gli interessati possono comunque partecipare alla mobilità 2025, richiedendo o trasferimento provinciale o interprovinciale su sostegno o passaggio di ruolo sempre su sostegno. Solo dopi i 5 anni, infatti, possono presentare domanda di mobilità su posto comune.

Vediamo come si calcola il quinquennio in base alla normativa nazionale. 

Nel CCNI 2022/25, si stabilisce che per il computo del quinquennio si considerano l’anno scolastico in corso, anche se non conta ai fini dell’anzianità di servizio, e l’eventuale decorrenza giuridica della nomina (questo può riferirsi a situazioni in cui la nomina ha effetto retroattivo).

Il CCNI 2025/28 amplia queste disposizioni includendo ulteriori fattispecie: l’anno scolastico a tempo determinato su sostegno se durante questo anno è stato svolto il periodo di prova ( se previsto per legge) e l’anno di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL se svolto su posto di sostegno.

In particolare, ai sensi dell’articolo 47 del CCNL 2019/21, il docente di ruolo può accettare supplenze al 31/08 e al 30/06, su posto intero, in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) oppure per altra classe di concorso.

Stando a quanto detto sopra, per i docenti titolari e vincolati su sostegno, le supplenze che concorrono al computo del vincolo in esame sono quelle in altro grado di istruzione su posto di sostegno, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato (se si è in possesso del prescritto titolo). Non vi concorrono invece quelle su posto comune/classe di concorso (fermo restando che possono essere accettare).

Posso ai fini del computo dei 5 anni inserire anche gli anni sul sostegno svolti nel periodo di precariato?

La risposta è SI: è illegittimo, in quanto contrasta con il divieto di discriminazione del lavoro precario imposto dalla Unione Europea impedire ad un docente di passare dall’ insegnamento sul sostegno a quello curriculare, ignorando l’esperienza maturata durante il preruolo. Ma bisogna agire in giudizio con un cautelare d’urgenza!

Recente è l’Ordinanza della Cassazione n. 32632/2023, che conferma quanto lo studio Legale Berloco aveva sostenuto già tanti anni fa: “Ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di servizio effettivo di ruolo di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975, deve essere computata anche l’anzianità maturata dall’insegnante di sostegno sulla base di precedenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa”.

Per ricorrere, è necessario presentare, ENTRO IL TERMINE CHE VERRA’ INDICATO DAL MIM, domanda di trasferimento, chiedendo il passaggio da sostegno a posto comune/curricolare. E’ opportuno contattare lo studio scrivente prima della pubblicazione dell’O.M. compilando le pre-adesioni assolutamente non vincolanti, da inviare in pdf alla mail avv.berloco.grazia@gmail.com. In tal modo l’interessato potrà avere chiarimenti ed informazioni dettagliate su come procedere.

(Vincolo legato alla preferenza soddisfatta: Si applica ai docenti che ottengono un trasferimento o un passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate con codice nella domanda. In questo caso, non sarà possibile presentare una nuova istanza di mobilità per il triennio successivo. Riferimento legislativo: articolo 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021. Vincolo per i docenti neoassunti: I docenti neoassunti sono soggetti a un vincolo triennale che impedisce loro di chiedere un trasferimento o un passaggio per tre anni dall’assunzione. Riferimento legislativo: combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17 e dell’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022 e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94. Vincolo per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno: anche i docenti assunti tramite GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di prima fascia per il sostegno sono soggetti a un vincolo triennale. Riferimento legislativo: art. 5/10 del DL n. 44/2023 e art. 14/1, lettera c)-bis, del DL n. 19/2024).

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