E’ trascorso esattamente un anno dal deposito del ricorso cautelare d’urgenza con cui l’insegnante, moglie e madre di 2 figli, veniva assegnata illegittimamente ad una sede di servizio distante oltre km 450 dalla propria abitazione, ovvero da Castelluccio Dei Sauri (FG), sua città di residenza, a Cesenatico (FC), dove è stata costretta improvvisamente a trasferirsi in un appartamento preso in fitto con altre colleghe, lontana dai suoi affetti.
Il ricorso veniva respinto poichè – a parere del Tribunale del lavoro di Forlì – non sussisteva alcun pregiudizio a danno della ricorrente. Di tutt’altro avviso lo stesso Tribunale, ma in fase di reclamo : “Non è dunque questione di pregiudizi patrimoniali, che pure potrebbero esservi in relazione alla necessità -causa la lontananza della sede di servizio rispetto al Comune di residenza familiare- di radicare la dimora della reclamante in luogo diverso da quello della propria famiglia; ma si tratta soprattutto di pregiudizi appartenenti alla sfera più personale che riguarda i rapporti familiari, pregiudizi la cui natura non è quantificabile e perciò hanno natura irreparabile.
Si tratta del pregiudizio che comporta il dover vivere per lungo tempo lontano sia dalla persona con cui è stata posta in essere la famiglia, sia dai figli, i quali -avuto specialmente riguardo alla figlia sedicenne al tempo del ricorso- hanno sicuramente necessità di essere supportati anche spiritualmente da entrambi i genitori i quali perciò sono responsabili della loro educazione di vita. Si tratta di pregiudizio perché la lontananza della sede di servizio è elemento in grado di ostacolare in modo rilevante il mantenimento di tali relazioni familiari.”
Grazie al decreto pubblicato in data odierna n. 2380 dell’11.12.17, l’insegnante torna in Puglia, nella sede che le spetta di diritto!