Il Miur, a distanza di 5 mesi dall’applicazione del tanto discusso algoritmo, cerca di chiarire i criteri seguiti nelle assegnazioni e, con enfasi, spiega che la preferenza espressa prevarrebb
e sul punteggio. Questo vorrebbe dire – in barba ai principi di meritocrazia! – che tutti coloro che un ricorrente indica come ingiustamente beneficiati con l’assegnazione in ambiti a lui più graditi, possono esserlo in quanto abbiano espresso tale ambito in una posizione più avanzata nell’ordine delle preferenze, anche se con punteggio inferiore!Il Tribunale del lavoro di Cremona con l’ordinanza n. 57 del 16.1.17 ha criticato tale modalità operativa e, attraverso una semplice e lineare intrerpretazione letterale delle disposizioni del CCNL 8.4.16, ha disposto che IL PUNTEGGIO PIU’ ALTO PREVALE IN OGNI CASO!
Nè, tra l’altro, come spiega il Tribunale di Treviso con ordinanza n. 316 del 24.1.17 , il Miur ha cercato di provare la propria tesi difensiva.
I Giudici, pertanto, hanno sospeso in via cautelare i provvedimenti di assegnazione: il Miur dovrà al più presto riassegnare i ricorrenti nell’ ambito spettante, tenuto conto del punteggio, del criterio di vicinorietà e secondo l’ordine di preferenza.
Lo studio legale consiglia, al di là dell’assegnazione provvisoria ottenuta nell’anno in corso e/o della (im)probabile deroga al vincolo triennale anche per l’as 2017/18, di tutelarsi legalmente e procedere con i ricorsi entro il 15 febbraio 2017 poichè il problema si ripresenterà nell’a.s. successivo.