In data 29.6.17 il Tribunale di Foggia si è pronunciata riconoscendo l’uso illegittimo del contratto a termine da parte dell’Asl Fg nei contronti di una dottoressa farmacista, riconoscendole un risarcimento pari a 10 mensilità lorde dell’ultimo stipendio percepito.
E’ una delle prime sentenze di merito favorevoli, o forse proprio la prima, con cui un medico dipendende dell’Asl Fg viene risarcito senza dover allegare e provare il danno: è stato sufficiente documentare la illegittima reiterazione oltre i 36 mesi di lavoro presso la stessa struttura e per lo svolgimento delle stesse funzioni!
Il giudice del lavoro adito ha, tra l’altro, correttamente applicato i principi dettati nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sent. 5072/16, dettata in materia di abuso del contratto nel pubblico impiego e che ha posto (per ora!) fine ad una lunga diatriba giurisprudenziale:
“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5, mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Nel caso di specie la ricorrente è stata assunta dall’Asl Fg a seguito di concorso pubblico ed ha lavorato senza soluzione di continuità per quasi 14 anni e sempre con la stessa qualifica, in virtù della stessa graduatoria. La stessa è rimasta confinata in una situazione di precarizzazione e ha più volte perso la chance di conseguire, con percorso alternativo, l ‘assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo. indeterminato. Di qui la condivisibile decisone del Giudice del Lavoro di riconoscerle il giusto risarcimento !