Ata – abuso contratto a termine nella scuola – vanno risarciti senza provare il danno.

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Dopo i vari ping pong tra Corte Europea, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, quanto meno per gli assistenti tecnici ammiministrativi del comparto scuola (cd Ata) che hanno sottoscritto più di 3 incarichi annuali qualcosa di certo c’è: il risarimento danni!
Il Trib di Bari, con la sentenza n. 4522 del 4.10.16 ha preso atto che “per il personale ATA non opera la “cancellazione” dell’abuso da parte della legislazione sopravvenuta (ossia la legge n. 107 del 2015), posto che per esso non è previsto alcun piano di assunzioni. Residua pertanto in favore di detto personale il diritto a conseguire il risarcimento del danno”. Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (inteso nell’accezione “comunitaria”), sono sufficienti “le allegazioni di parte ricorrente in ordine al numero di contratti a tempo determinato che si sono succeduti nel tempo. Questa sola circostanza porta di per sé a ritenere sussistente il danno senza che – come affermato dalle Sezioni Unite – sia necessaria alcu-na prova ulteriore.”
Nelle more del giudizio, iniziato nel 2011, i ricorrenti sono entrati nei ruoli per scorrimento della graduatoria, ma la sola assunzione non sarebbe stata sufficiente a ripagare gli anni pregressi di precariato, ragion per cui gli ata hanno diritto anche al risarcimento danni, che può essere quantificato fino ad un massiomo di 12 mensilità lorde.

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