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Investimenti dannosi per i risparmiatori: ecco perchè rivolgersi ad un avvocato.

Lo Studio offre assistenza ai risparmiatori ad investitori nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e del diritto bancario nei contenziosi derivanti dalla violazione da parte degli istituti bancari della normativa TUF e TUB.

In particolare, lo Studio segue precontenziosi e contenziosi volti al risarcimento danni e alla restituzione del capitale investito relativi a:
– nullità dei contratti bancari e finanziari;
– responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle banche nella prestazione dei servizi di investimento (compravendita di strumenti finanziari quali obbligazioni, azioni, ecc.; consulenza finanziaria; gestione di portafogli);
– malversazioni compiute in danno ai risparmiatori da parte dei promotori finanziari;
– applicazione da parte delle banche di interessi usurai, anatocistici e/o di commissioni illegittime.

Si evidenzia che l’art. 21 del TUF impone alla Banca una serie di obblighi di natura precontrattuale, contrattuale e post conclusione del contratto. Si impone innanzi tutto diligenza, correttezza e trasparenza, nell’obiettivo di servire al meglio l’interesse del cliente. Circa la trasparenza, la banca ha obblighi informativi, prima della stipula del contratto e poi nel corso del rapporto, anche con riferimento all’esistenza di eventuali conflitti d’interesse dell’intermediario nelle operazioni richieste.

Gli obblighi riguardano poi l’acquisizione delle informazioni sul rischio desiderato dal cliente, nonché sui suoi passati investimenti.

L’art. 23 del TuF stabilisce poi l’obbligo di stipulare per iscritto il contratto relativo la prestazione dei servizi d’investimento, pena la nullità del contratto.

Contestualmente a tale sottoscrizione al cliente viene richiesta la compilazione del cosiddetto Questionario Mifid, contenente circa 15 domande aventi ad oggetto quelle che sono le conoscenze finanziarie del cliente (conoscenza dei titolo di stato, delle azioni, dei derivati…). Prima di procedere, tuttavia, la banca intermediaria ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, strettamente legate alle specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente.

La sottoscrizione del questionario determina per la banca la possibilità di proporre investimenti di vario livello di rischio e dunque operazioni ritenute “adeguate” per il profilo del cliente.

La banca “dovrebbe” verificare l’effettiva conoscenza dei prodotti: così spesso non è, considerato che si sono ripetuti scandali finaziari, si pensi alle le vicende di Banca Popolare di Vicenza o Banca Popolare di Bari,  dove vi è stata una sistematica sottoscrizione di prodotti finanziari (azioni) non adeguati al profilo di rischio dei clienti.

 

Se hai riscontrato delle perdite e pensi di essere vittima della mala gestio della tua banca o del tuo intermediario, scrivi a avv.berloco.grazia@gmail.com per una prima consulenza senza impegno.

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