Confermato il risarcimento danni – pari a 6 mensilità lorde – disposto del Tribunale di Trani al ricorrente, dirigente medico, per abuso del contratto a termine oltre i 36 mesi.
La CdA di Bari con pronuncia del 7.3.19 ha correttamente osservato che l’apposizione dei termini a contratti e proroghe senza l’espressa indicazione delle esigenze temporanee ed eccezionali è illegittima.
Come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro è consentita dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale.