Con sentenza del 19.10.18, la Corte di appello di Trento conferma il risarcimento, in favore del ricorrente, del danno da reiterazione abusiva di contratti a termini, liquidato nella sentenza di primo grado nella somma corrispondente a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte ha correttamente rilevato che anche se per gli anni scolastici impugnati l’incarico non è stato dato su posto disponibile ma su posto cd. organico di fatto, in ogni caso la durata dei contratti, la continua reiterazione e il fatto che siano stati ripetuti presso lo stesso istituto depongono unicamente per l’esistenza di esigenze permanenti e durevoli, e confermano la condotta illecita e abusiva del Miur.